Art. 17.
(Formazione).

      1. Gli Ordini professionali curano l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti promuovendo l'organizzazione di appositi corsi, anche di intesa con le amministrazioni pubbliche, le università, gli istituti di istruzione, i centri di formazione professionale e le istituzioni scientifiche e culturali.
      2. Gli Ordini professionali possono, altresì, costituire apposite strutture, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nonché stipulare convenzioni con organismi collettivi pubblici e privati per l'organizzazione e lo sviluppo della formazione professionale. La diretta organizzazione dei corsi non costituisce in ogni caso esercizio di attività professionale.
      3. Ciascun Ordine professionale stabilisce nel proprio statuto il monte ore di formazione professionale e di aggiornamento obbligatori ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'albo professionale.

 

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